Il router è mio e lo gestisco io! No al decreto che impone installatori certificati per modem e Wi-Fi
CHIP.it , 08 Apr 2011
Hai installato da solo il modem Adsl? Hai cambiato la configurazione del router, cambiato la password del Wi-Fi o aperto le porte per usare un software? Rischi una multa da 15.000 a 150.000 euro!

Leggi e condividi questo testo e mobilitati per fermare questa ennesima legge assurda.
Il regolamento del decreto legislativo n. 198 del 26 ottobre 2010 impone che l'installazione di dispositivi collegati alla rete telefonica e internet sia effettuata solo da aziende certificate e autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Il decreto prevede alcune eccezioni, ma i limiti di fatto obbligano CHIUNQUE a ricorrere a un'impresa autorizzata per effettuare qualsiasi operazione di collegamento e configurazione.
L'utente può collegare e configurare un apparecchio solo se:
1) permette di collegare fino a un massimo di 10 dispositivi
2) l'installazione non richiede altre operazioni oltre all'inserimento del cavo nel connettore di rete
Peccato che quasi tutti i router domestici permettono di collegare almeno 15 dispositivi in wireless, e che anche la semplice impostazione di nome utente e password per il collegamento Adsl o l'attivazione la password Wi-Fi siano operazioni che vanno al di là del semplice collegamento alla presa telefonica.
Siamo ancora in tempo per dire no al regolamento per il decreto "blinda router", che prevede fino a 150.000 euro di sanzione a chi installa da sé un modem o un router Wi-Fi, e che finirà per privilegiare poche grandi aziende "certificate", a danno di migliaia di piccole imprese e professionisti competenti il cui unico problema sarà di essere troppo piccoli per ottenere una abilitazione ministeriale.
Attualmente, il regolamento attuativo del DM n. 198 del 26 ottobre 2010 è in fase di discussione pubblica, per permettere commenti degli operatore del settore e dei cittadini. Manda il tuo parere contrario al Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo (scrivi a comunicazioni.consultazione@sviluppoeconomico.gov.it ) e clicca su Mi piace o Condividi per far girare questo appello!
Qui di seguito pubblichiamo in anteprima l'editoriale del prossimo numero di CHIP, che uscirà purtroppo in edicola quando le consultazioni saranno già concluse.
Il sonno della ragione genera bozze
Siamo in un Paese nel quale i ministri della Repubblica si vantano di avere realizzato leggi che poi definiscono “porcate”, quindi non ci dovremmo stupire della bozza di legge partorita dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2010. In questo provvedimento si stabiliva che l’allacciamento di un dispositivo a una rete atta allo scambio di dati (in una parola internet), anche effettuato all’interno della propria abitazione o azienda, doveva essere affidato ad aziende abilitate e iscritte a un apposito albo. Il decreto indicava che un successivo regolamento attuativo avrebbe previsto i casi di esclusione e tutti si aspettavano che vi sarebbero rientrati almeno tutti quei casi di utilizzo domestico, che si verificano quotidianamente. Figurarsi se adesso non si può più installare il router a casa propria...
SBAGLIATO. Il 23 marzo il regolamento attuativo è stato redatto e sottoposto a procedura di consultazione pubblica che scade il 15 aprile (data che sarà già passata quando leggerete questo editoriale) e prevede delle disposizioni davvero balzane. Di fatto le possibilità che un utente possa collegare da solo un dispositivo alla Rete sono davvero esigue e devono rimanere all’interno dei seguenti limiti: il dispositivo non deve offrire più di dieci accessi e non deve essere necessaria alcuna operazione di configurazione, cioè bisogna limitarsi ad attaccare la spina e a collegare il cavo di rete. È evidente, quindi, che l’installazione di un modem router Wi-Fi che teoricamente offre più di dieci accessi è già escluso, per non parlare della possibilità d’impostare una password per la propria rete wireless (che, tra le altre cose, ricordiamolo, è necessaria: chi non protegge la propria connessione Wi-Fi commette una negligenza ed è quindi responsabile se qualcuno sfrutta il suo collegamento per compiere atti illeciti).
NON È FINITA QUI, perché la mancata osservanza delle norme sopra descritte comporta una sanzione pecuniaria variabile da 15.000 a 150.000 euro. Ora, voglio sperare che la legge intendesse regolamentare situazioni più ampie, riferite ad aziende ed enti che devono rivolgersi a loro volta a imprese certificate, e che, ancora una volta, chi ha previsto le eccezioni non si sia reso conto di quali fattispecie rimanevano incluse nella legge. Certo è che, come sempre più spesso accade, le scarse conoscenze tecnologiche del Legislatore sono davvero imbarazzanti.
Silvia Leoni
silvia.l@playmediacompany.it
Link utili:
Decreto Legislativo D. Lgs 26 ottobre 2010, n. 198
Bozza del regolamento attuativo del D. Lgs 26 ottobre 2010, n. 198
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